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L’INPS, ha fornito le indicazioni pratiche per usufruire del cosiddetto “Bonus psicologo 2022”, ovvero il contributo per sostenere le spese di assistenza psicologica di coloro che hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica a causa della pandemia e della conseguente crisi socio-economica.

Col messaggio n. 2905 del 21 luglio 2022 l’Istituto ha comunicato che la domanda può essere presentata a partire dal 25 luglio fino al 24 ottobre 2022. Conviene, però, presentarla al più presto, poiché i contributi saranno erogati fino a concorrenza delle risorse stabilite dalla legge n. 15/2022, nella tabella C, ovvero 10 milioni.

Il beneficio consiste in un importo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia, fino a un massimo di 600 euro, fruibile presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'Albo degli psicologi.

La domanda per accedere al bonus può essere presentata da chi è in possesso di un ISEE non superiore a 50 mila euro, tramite il servizio «Contributo sessioni psicoterapia» sul portale dell’Istituto.

Requisiti

In attuazione della legge n. 15/2022, il decreto interministeriale del Ministro della Salute di concerto col Ministro dell’Economia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2022, ha stabilito le modalità di presentazione della domanda e i requisiti per l’attribuzione del beneficio, nonché l’importo dello stesso, nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2022.

Il contributo sarà erogato sotto forma di bonus con valore non superiore a 600 euro e sarà modulato in base all’ISEE del richiedente.

Come chiarisce il decreto interministeriale, possono accedere alla prestazione «le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico».

Importo in base all’ISEE

La circolare n. 83 dell’Inps precisa che, al momento della presentazione della domanda - che potrà essere inviata a partire dal 25 luglio - occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • residenza in Italia;
  • ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 50.000 euro.

Per sostenere le richieste delle persone con reddito più basso, l’importo del bonus è commisurato alle seguenti fasce ISEE:

  • a) in caso di ISEE inferiore a 15.000 euro l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;
  • b) in presenza di ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;
  • c) in caso di ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.

Come presentare la domanda

La circolare dell’Inps specifica che la domanda per accedere al beneficio deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il servizio «Contributo sessioni psicoterapia» attraverso una delle seguenti modalità:

  • portale dell’Inps, utilizzando l’apposito servizio online sul sito dell’Istituto www.inps.it direttamente tramite SPID di livello 2 o superiore, oppure tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 oppure tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06.164164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Il richiedente può presentare domanda per se stesso o per conto di un minore, se genitore esercente la responsabilità genitoriale oppure tutore oppure affidatario. Il beneficio, inoltre, può essere richiesto per conto di una persona interdetta, inabilitata o beneficiaria dell'amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall'amministratore di sostegno.

Come sarà erogato il contributo

Decorso il termine per la presentazione delle domande, l’Inps approva le graduatorie distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza (tenendo conto dell’ISEE e, a parità di valore, dell’ordine di presentazione), individua i beneficiari sulla base dell’ammontare delle risorse disponibili e comunica agli stessi la data di «accoglimento della domanda» e il codice univoco del valore del bonus.

In caso di accoglimento della domanda, spiega la circolare dell’Inps, l’erogazione della prestazione è subordinata al provvedimento, nella forma di delibera, con cui le Regioni autorizzano l’Inps a corrispondere gli importi relativi al beneficio.

Il beneficiario deve comunicare il codice univoco, che individua il contributo assegnato, al professionista per ogni sessione di psicoterapia. Lo psicologo, in apposita sezione, dovrà indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario. L’importo spettante, massimo 50 euro a seduta, sarà erogato direttamente a favore del professionista secondo le modalità che indicherà.

25/07/2022

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